Art. 9.
(Norme sulle coalizioni).

      1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alle coalizioni di partiti e movimenti

 

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politici che si presentano alle elezioni con propri candidati e candidate.
      2. Al fine di cui al comma 1 i partiti della coalizione adottano un apposito regolamento.